Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento si applica a partire dal 28 dicembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004. Per la Commissione Olli REHN Membro della Commissione (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1851/2004 della Commissione (GU L 323 del 26.10.2004, pag. 6). (2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58). ALLEGATO A.   La/le seguente/i sostanza/e è/sono inserita/e nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 2.   Composti organici Sostanza/e farmacologicamente attiva/e Specie animali «Salicilato di sodio Bovina, suina (1) B.   La/le seguente/i sostanza/e è/sono inserita/e nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 2.   Agenti antiparassitari 2.2.   Agenti attivi contro gli ectoparassiti 2.2.3.   Piretroidi Sostanza/e farmacologicamente attiva/e Residuo marcatore Specie animali LMR Tessuti campione «Fenvalerato  (2) Fenvalerato (somma di isomeri RR, SS, RS e SR) Bovina 25 μg/kg Muscolo 250 μg/kg Grasso 25 μg/kg Fegato 25 μg/kg Rene 40 μg/kg Latte (1)  Per uso orale; uso non consentito per gli animali da produzione di latte per consumo umano.» (2)  I limiti massimi di residui provvisori scadono l’1.7.2006.»
Storico versioni

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