Art. 2
In vigore dal 28 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a partire dal 28 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1851/2004 della Commissione (GU L 323 del 26.10.2004, pag. 6).
(2) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).
ALLEGATO
A. La/le seguente/i sostanza/e è/sono inserita/e nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90
2. Composti organici
Sostanza/e farmacologicamente attiva/e
Specie animali
«Salicilato di sodio
Bovina, suina (1)
B. La/le seguente/i sostanza/e è/sono inserita/e nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90
2. Agenti antiparassitari
2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti
2.2.3. Piretroidi
Sostanza/e farmacologicamente attiva/e
Residuo marcatore
Specie animali
LMR
Tessuti campione
«Fenvalerato
(2)
Fenvalerato (somma di isomeri RR, SS, RS e SR)
Bovina
25 μg/kg
Muscolo
250 μg/kg
Grasso
25 μg/kg
Fegato
25 μg/kg
Rene
40 μg/kg
Latte
(1) Per uso orale; uso non consentito per gli animali da produzione di latte per consumo umano.»
(2) I limiti massimi di residui provvisori scadono l’1.7.2006.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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