Art. 9 · Coordinamento delle attività di sorveglianza del mercato di esecuzione

Art. 9

Coordinamento delle attività di sorveglianza del mercato di esecuzione

In vigore dal 27 ott 2004
1.   Le autorità competenti coordinano le attività di sorveglianza del mercato e di esecuzione e a tal fine si scambiano tutte le informazioni necessarie. 2.   Nel caso in cui le autorità competenti vengano a conoscenza di una infrazione intracomunitaria che arrechi pregiudizio agli interessi dei consumatori di più di due Stati membri, le autorità competenti interessate coordinano il loro intervento e chiedono l'assistenza reciproca attraverso l'ufficio unico di collegamento. In particolare, esse si adoperano per svolgere le indagini e applicare le misure esecutive contemporaneamente. 3.   Le autorità competenti informano anticipatamente la Commissione di tale coordinamento e, se del caso, invitano i funzionari e altre persone accompagnatrici autorizzate dalla Commissione a partecipare. 4.   Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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