Art. 8
Richieste di misure di esecuzione
In vigore dal 27 ott 2004
1. Su richiesta dell'autorità richiedente, un’autorità interpellata adotta tutte le misure necessarie per far cessare o vietare l’infrazione intracomunitaria quanto prima possibile.
2. Per adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata esercita i poteri di cui all’, paragrafo 6, e qualsiasi altro potere di cui dispone ai sensi della normativa nazionale. L’autorità interpellata, se necessario con l'assistenza di altre autorità pubbliche, determina le misure da adottare per far cessare o vietare l’infrazione intracomunitaria in modo proporzionato, efficiente ed efficace.
3. L'autorità interpellata può adempiere gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 anche incaricando un organismo designato ai sensi dell’, paragrafo 2, seconda frase in quanto avente un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie, affinché adotti tutte le misure necessarie nell'ambito della normativa nazionale per far cessare o vietare l'infrazione intracomunitaria per conto dell'autorità interpellata. In caso di fallimento da parte di detto organismo nell’ottenere l’immediata cessazione o il divieto dell'infrazione intracomunitaria, gli obblighi dell'autorità interpellata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sussistono.
4. L'autorità interpellata può adottare le misure di cui al paragrafo 3 solo se, previa consultazione dell'autorità richiedente in merito al ricorso a tali misure, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata convengono che:
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tramite le misure di cui al paragrafo 3 si può ottenere la cessazione o il divieto dell'infrazione intracomunitaria con almeno la stessa efficienza e efficacia rispetto all'azione da parte dell'autorità interpellata
e
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l'incarico conferito all'organismo designato ai sensi della normativa nazionale non comporta la divulgazione all'organismo stesso di informazioni protette ai sensi dell'.
5. L'autorità richiedente ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 4 non siano soddisfatte, ne informa per iscritto l'autorità interpellata motivando la sua opinione. Se l’autorità richiedente e l’autorità interpellata non sono d’accordo, l’autorità interpellata può sottoporre la questione alla Commissione che esprimerà un parere secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
6. L'autorità interpellata può consultare l'autorità richiedente allorché adotta le misure di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2. L'autorità interpellata notifica quanto prima all'autorità richiedente, alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate e i loro effetti sull’infrazione intracomunitaria, anche qualora questa fosse cessata.
7. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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