Art. 7 · Scambio di informazioni in assenza di richiesta

Art. 7

Scambio di informazioni in assenza di richiesta

In vigore dal 27 ott 2004
1.   Allorquando un’autorità competente viene a conoscenza di un’infrazione intracomunitaria o ragionevolmente sospetta che detta infrazione potrebbe verificarsi, essa ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione fornendo quanto prima tutte le informazioni necessarie. 2.   Allorquando un’autorità competente adotta ulteriori misure di esecuzione o riceve una richiesta di assistenza in relazione alle infrazioni comunitarie, essa ne informa le autorità competenti di altri Stati membri e la Commissione. 3.   Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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