Art. 21 · Relazioni

Art. 21

Relazioni

In vigore dal 27 ott 2004
1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di qualsiasi disposizione di diritto nazionale da essi adottata, ovvero il testo di accordi conclusi nell’ambito di settori coperti dal presente regolamento, esclusi quelli relativi a singoli casi. 2.   Ogni due anni, a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni. 3.   Le relazioni riguardano: a) informazioni aggiornate sull'organizzazione, i compiti, le risorse o le responsabilità delle autorità competenti; b) informazioni relative all'evoluzione, ai mezzi o ai metodi delle infrazioni intracomunitarie, in particolare qualora mettano in luce eventuali carenze del presente regolamento o della normativa che tutela gli interessi dei consumatori; c) informazioni sulle tecniche esecutive di provata efficacia; d) dati statistici sintetici sulle attività delle autorità competenti, quali azioni intraprese ai sensi del presente regolamento, reclami ricevuti, interventi coercitivi e sentenze; e) sintesi delle sentenze interpretative nazionali più significative nell'ambito della normativa che tutela gli interessi dei consumatori; f) altre informazioni relative all'applicazione del presente regolamento. 4.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento sulla base delle relazioni fornite dagli Stati membri.
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