Art. 2 · Ambito d'applicazione

Art. 2

Ambito d'applicazione

In vigore dal 27 ott 2004
1.   Le disposizioni sull’assistenza reciproca di cui ai capitoli II e III riguardano le infrazioni intracomunitarie. 2.   Il presente regolamento non incide sulle norme comunitarie di diritto privato internazionale, in particolare sulle norme relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e alle leggi applicabili. 3.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione negli Stati membri delle misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e civile e, in particolare, quelle relative al funzionamento della Rete giudiziaria europea. 4.   Il presente regolamento non pregiudica il rispetto, da parte degli Stati membri, di obblighi supplementari relativi all’assistenza reciproca nella protezione degli interessi economici collettivi dei consumatori, compresi quelli nel settore penale, derivanti da altre disposizioni giuridiche, tra cui accordi bilaterali o multilaterali. 5.   Il presente regolamento non incide sulla direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (9). 6.   Il presente regolamento non incide sulla normativa comunitaria relativa al mercato interno, in particolare sulle disposizioni relative alla libera circolazione dei beni e dei servizi. 7.   Il presente regolamento non incide sulla normativa comunitaria concernente l'esercizio delle attività televisive.
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