Art. 18 · Accordi internazionali

Art. 18

Accordi internazionali

In vigore dal 27 ott 2004
La Comunità collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nei settori di cui al presente regolamento per migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori. Le disposizioni relative alla cooperazione, comprese quelle relative alla definizione di accordi di assistenza reciproca, possono formare oggetto di accordi fra la Comunità e i paesi terzi interessati. CAPITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
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