Art. 16
Coordinamento dell'esecuzione
In vigore dal 27 ott 2004
1. Nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informano l'un l'altro e informano la Commissione delle loro attività d'interesse comunitario in ambiti quali:
a)
formazione dei funzionari addetti all'esecuzione della tutela dei consumatori, compresa formazione linguistica e organizzazione di seminari di formazione;
b)
raccolta e classificazione dei reclami dei consumatori;
c)
sviluppo di reti di funzionari competenti suddivise per settori specifici;
d)
sviluppo di strumenti d'informazione e comunicazione;
e)
sviluppo di standard, metodologie e linee direttrici per i funzionari responsabili dell'esecuzione;
f)
scambi fra funzionari.
Gli Stati membri possono, in cooperazione con la Commissione, svolgere attività comuni nei settori di cui alle lettere da a) ad f). Gli Stati membri sviluppano in cooperazione con la Commissione, un quadro comune per la classificazione dei reclami dei consumatori.
2. Le autorità competenti possono procedere allo scambio di funzionari competenti per migliorare la collaborazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per consentire ai funzionari in questione di svolgere un ruolo efficace nell'ambito delle attività dell'autorità competente. A questo scopo tali funzionari sono autorizzati a svolgere le mansioni affidate loro dall'autorità competente che li ospita, conformemente alla normativa del loro Stato membro.
3. Per tutta la durata dello scambio, la responsabilità civile e penale dei funzionari competenti è identica a quella dei funzionari dell'autorità competente che li ospita. I funzionari competenti oggetto di scambi osservano norme professionali standard e si conformano alle regole di condotta dell'autorità competente che li ospita e che garantiscono, in particolare, la protezione degli individui per quanto concerne il trattamento dei dati personali, l'imparzialità procedurale e il rispetto della riservatezza e del segreto professionale secondo quanto disposto all'.
4. Le misure comunitarie necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'esecuzione di attività comuni, sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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