Art. 3
Requisiti generali
In vigore dal 27 ott 2004
1. I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:
a)
costituire un pericolo per la salute umana;
b)
comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
o
c)
comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
2. L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un materiale o di un oggetto non deve fuorviare i consumatori.
Storico versioni
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