Art. 24
Misure d’ispezione e di controllo
In vigore dal 27 ott 2004
1. Gli Stati membri svolgono controlli ufficiali ai fini dell'osservanza del presente regolamento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria relativa ai controlli ufficiali dei mangimi e dei prodotti alimentari.
2. Se necessario e su richiesta della Commissione, l’Autorità contribuisce all’elaborazione di orientamenti tecnici in materia di campionatura ed analisi, per meglio coordinare l’applicazione del paragrafo 1.
3. Sono istituiti un laboratorio comunitario di riferimento per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nonché laboratori nazionali di riferimento, a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, i quali coadiuvano gli Stati membri nell'applicazione del paragrafo 1 contribuendo a una qualità elevata e all'uniformità dei risultati delle analisi.
Storico versioni
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