Art. 23 · Procedura di comitato

Art. 23

Procedura di comitato

In vigore dal 27 ott 2004
1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. 2.   Qualora venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto disposizioni dell’ della stessa. Il termine di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1935:oj#art-23