Art. 19
Accesso del pubblico
In vigore dal 27 ott 2004
1. Le richieste di autorizzazione, le informazioni supplementari fornite dai richiedenti e i pareri dell’Autorità, fatte salve le informazioni riservate, sono resi accessibili al pubblico a norma degli articoli 38, 39 e 41 del regolamento (CE) n. 178/2002.
2. Le domande di accesso ai documenti ricevuti ai sensi del presente regolamento sono trattate dagli Stati membri a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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