Art. 19 · Accesso del pubblico

Art. 19

Accesso del pubblico

In vigore dal 27 ott 2004
1.   Le richieste di autorizzazione, le informazioni supplementari fornite dai richiedenti e i pareri dell’Autorità, fatte salve le informazioni riservate, sono resi accessibili al pubblico a norma degli articoli 38, 39 e 41 del regolamento (CE) n. 178/2002. 2.   Le domande di accesso ai documenti ricevuti ai sensi del presente regolamento sono trattate dagli Stati membri a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001.
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