Art. 12 · Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni

Art. 12

Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni

In vigore dal 27 ott 2004
1.   Il richiedente o l'operatore economico che impiega la sostanza autorizzata o i materiali o gli oggetti che la contengono può chiedere, conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 1, la modifica di un’autorizzazione già concessa. 2.   La richiesta contiene quanto segue: a) un riferimento alla richiesta originaria; b) una scheda tecnica contenente le nuove informazioni in conformità degli orientamenti di cui all’, paragrafo 2; c) una nuova sintesi completa della scheda tecnica in forma standardizzata. 3.   Di propria iniziativa o in seguito alla richiesta di uno Stato membro o della Commissione, l’Autorità valuta se il parere o l’autorizzazione sia ancora conforme al presente regolamento, all’occorrenza seguendo la procedura di cui all’. L'Autorità può, se necessario, consultare il richiedente. 4.   La Commissione esamina senza indugio il parere dell’Autorità e prepara un progetto di misura specifica. 5.   Il progetto di misura specifica che comporti la modifica dell’autorizzazione precisa quali modifiche debbano essere apportate alle condizioni d’impiego ed alle eventuali restrizioni inerenti all’autorizzazione stessa. 6.   La misura specifica finale relativa alla modifica, sospensione o revoca dell’autorizzazione è adottata conformemente alla procedura stabilita nell’, paragrafo 2.
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