Art. 11 · Autorizzazione comunitaria

Art. 11

Autorizzazione comunitaria

In vigore dal 27 ott 2004
1.   L'autorizzazione comunitaria di una o più sostanze avviene sotto forma di adozione di una misura specifica. La Commissione prepara, se del caso, un progetto di misura specifica di cui all', recante l’autorizzazione della sostanza (delle sostanze) valutata (valutate) dall’Autorità e la definizione o modifica delle condizioni d’impiego. 2.   Il progetto di misura specifica tiene conto del parere dell’Autorità, delle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria e di altri validi fattori attinenti alla questione in esame. Se il progetto di misura specifica non è conforme al parere dell’Autorità, la Commissione indica senza indugio i motivi delle divergenze. Se non intende preparare un progetto di misura specifica dopo un parere favorevole dell'autorità, la Commissione ne informa senza indugio il richiedente indicandone i motivi. 3.   L'autorizzazione comunitaria sotto forma di misura specifica, di cui al paragrafo 1, è adottata secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 4.   Quando la sostanza sia stata autorizzata a norma del regolamento, l'operatore economico che impiega la sostanza stessa o i materiali o gli oggetti che la contengono si conforma alle condizioni o restrizioni inerenti all’autorizzazione. 5.   Il richiedente o l'operatore economico che impiega la sostanza autorizzata o i materiali o gli oggetti che la contengono comunica immediatamente alla Commissione ogni nuova informazione scientifica o tecnica che possa influire sulla valutazione della sicurezza della sostanza autorizzata per quanto riguarda la salute umana. Se necessario, l’Autorità riesamina allora la valutazione. 6.   La concessione dell'autorizzazione lascia impregiudicata la responsabilità generale, civile e penale dell’operatore economico relativamente alla sostanza autorizzata, ai materiali o agli oggetti che la contengono e al prodotto alimentare a contatto con tali materiali od oggetti.
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