Art. 9 · Cooperazione in materia di rimpatrio

Art. 9

Cooperazione in materia di rimpatrio

In vigore dal 26 ott 2004
1.   L'Agenzia, fatta salva la politica comunitaria in materia di rimpatrio, offre l'assistenza necessaria per l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri. L'Agenzia può usufruire degli strumenti finanziari comunitari previsti per il rimpatrio. 2.   L'Agenzia individua le migliori pratiche in materia di acquisizione dei documenti di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente.
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