Art. 5 · Formazione

Art. 5

Formazione

In vigore dal 26 ott 2004
L'Agenzia crea e sviluppa una base comune per la formazione delle guardie di confine e offre formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine degli Stati membri. L'Agenzia offre inoltre agli agenti dei servizi nazionali competenti degli Stati membri corsi e seminari di formazione supplementari su temi riguardanti il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi. L'agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio.
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