Art. 33 · Valutazione

Art. 33

Valutazione

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Entro tre anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione ordina una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento. 2.   La valutazione analizza l'efficacia con cui l'Agenzia svolge le proprie funzioni nonché l'incidenza dell'Agenzia e delle sue pratiche di lavoro. La valutazione tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia europeo che nazionale. 3.   Il consiglio di amministrazione riceve i risultati della valutazione e formula per la Commissione raccomandazioni in merito a modifiche del presente regolamento, dell'Agenzia e delle sue pratiche di lavoro; la Commissione trasmette tali raccomandazioni al Consiglio, aggiungendovi il proprio parere ed eventuali proposte, nonché, se necessario, un piano d'azione completo di calendario. Sia le raccomandazioni che i risultati della valutazione sono resi pubblici.
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