Art. 30 · Esecuzione e controllo del bilancio

Art. 30

Esecuzione e controllo del bilancio

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell'Agenzia. 2.   Entro il 1o marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori al contabile della Commissione unitamente a una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati a norma dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (11) (in seguito denominato «regolamento finanziario generale»). 3.   Entro il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia alla Corte dei conti unitamente a una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Quest'ultima è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. 4.   Una volta ricevute le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore redige i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione. 5.   Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Agenzia. 6.   Entro il 1o luglio dell'anno successivo, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del consiglio di amministrazione, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio nonché ai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. 7.   I conti definitivi sono pubblicati. 8.   Il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre e ne trasmette una copia al consiglio di amministrazione. 9.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà scarico al direttore esecutivo dell'Agenzia, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2007:oj#art-30