Art. 3 · Operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne

Art. 3

Operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne

In vigore dal 26 ott 2004
1.   L'Agenzia valuta, approva e coordina le proposte degli Stati membri relative alle operazioni congiunte e ai progetti pilota. L'Agenzia stessa, di concerto con lo/gli Stato/i membro/i interessato/i, può avviare iniziative relative a operazioni congiunte e a progetti pilota in cooperazione con gli Stati membri. Essa può inoltre decidere di mettere le proprie attrezzature tecniche a disposizione degli Stati membri che prendono parte alle operazioni congiunte o ai progetti pilota. 2.   L'Agenzia può operare attraverso i propri reparti specializzati di cui all', per quanto concerne l'organizzazione pratica delle operazioni congiunte e dei progetti pilota. 3.   L'Agenzia valuta i risultati delle operazioni congiunte e dei progetti pilota ed effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle operazioni e dei progetti futuri da inserire nella propria relazione generale di cui all', paragrafo 2, lettera b). 4.   L'Agenzia può decidere di cofinanziare le operazioni e i progetti di cui al paragrafo 1 con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia.
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