Art. 29 · Bilancio

Art. 29

Bilancio

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Le entrate dell'Agenzia sono costituite, fatte salve altre entrate, da: — un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione «Commissione»), — un contributo dei paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, — compensi per i servizi forniti, — contributi volontari degli Stati membri. 2.   Le spese dell'Agenzia comprendono le spese di personale, di funzionamento, di infrastruttura e quelle operative. 3.   Il direttore esecutivo prepara uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad una tabella dell'organico. 4.   Le entrate e le spese devono risultare in pareggio. 5.   Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di stato di previsione, compresi la tabella provvisoria dell'organico e il programma di lavoro preliminare, e li trasmette entro il 31 marzo alla Commissione e ai paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. 6.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (in seguito denominati «autorità di bilancio») lo stato di previsione e il progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea. 7.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le stime ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere nel bilancio generale, che presenta all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 272 del trattato. 8.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione all'Agenzia. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Agenzia. 9.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia, che diventa definitivo a seguito dell'adozione finale del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti. 10.   Qualsiasi modifica apportata al bilancio, compresa la tabella dell'organico, segue la medesima procedura. 11.   Il consiglio di amministrazione comunica al più presto all'autorità di bilancio la sua intenzione di attuare progetti che possono avere importanti implicazioni finanziarie per il finanziamento del proprio bilancio, in particolare quelli relativi alla proprietà, quali la locazione o l'acquisto di edifici, di cui deve informare la Commissione e i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. Nel caso in cui un ramo dell'autorità di bilancio abbia comunicato la propria intenzione di esprimere un parere, lo trasmette al consiglio di amministrazione entro le sei settimane successive alla data di notifica del progetto.
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