Art. 28 · Trasparenza e comunicazione

Art. 28

Trasparenza e comunicazione

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenzia deve assoggettarsi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 nel far fronte alle richieste di accesso ai documenti in suo possesso. 2.   L'Agenzia, di propria iniziativa, può effettuare comunicazioni nei settori che rientrano nelle sue funzioni. Essa garantisce in particolare che oltre alla pubblicazione specificata all', paragrafo 2, lettera b), il pubblico e qualsiasi altra parte interessata ricevano prontamente informazioni obiettive, affidabili e di facile comprensione relative alla propria attività. 3.   Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità pratiche per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2. 4.   Tutte le persone fisiche o giuridiche hanno diritto di rivolgersi per iscritto all'Agenzia utilizzando una qualsiasi delle lingue indicate all'articolo 314 del trattato. Esse hanno inoltre diritto di ricevere una risposta nella medesima lingua. 5.   Le decisioni prese dall'Agenzia ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono formare oggetto di una denuncia presso il Mediatore europeo oppure di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 195 e 230 del trattato, rispettivamente. CAPO IV REQUISITI FINANZIARI
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