Art. 27
Traduzione
In vigore dal 26 ott 2004
1. All'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (10).
2. Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 290 del trattato, sia la relazione generale sia il programma di lavoro di cui all', paragrafo 2, lettere b) e c), sono redatti in tutte le lingue ufficiali della Comunità.
3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal centro di traduzione degli organi dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2007:oj#art-27