Art. 26
Nomina di alti funzionari
In vigore dal 26 ott 2004
1. La Commissione propone candidati per il posto di direttore esecutivo sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o eventualmente su altri siti stampa o Internet.
2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.
Il consiglio di amministrazione ha potere di revoca del direttore esecutivo secondo la medesima procedura.
3. Il direttore esecutivo è affiancato da un vicedirettore esecutivo. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo ne fa le veci.
4. Il vicedirettore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.
Il consiglio di amministrazione ha potere di revoca del vicedirettore esecutivo secondo la medesima procedura.
5. Il mandato del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo dura cinque anni e può essere prorogato dal consiglio di amministrazione per un altro termine, non superiore ai cinque anni.
Storico versioni
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