Art. 25
Funzioni e poteri del direttore esecutivo
In vigore dal 26 ott 2004
1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Fatte salve le competenze rispettivamente della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo dell'Agenzia a presentare una relazione sull'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il direttore esecutivo ha le funzioni e i poteri seguenti:
a)
prepara e attua le decisioni, i programmi e le attività adottate dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative norme di attuazione e dalla legislazione applicabile;
b)
prende tutte le iniziative necessarie, comprese l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per garantire il funzionamento dell'Agenzia, secondo le disposizioni del presente regolamento;
c)
prepara ogni anno un progetto di programma di lavoro e una relazione di attività che sottopone al consiglio di amministrazione;
d)
esercita nei confronti del personale le competenze di cui all', paragrafo 2;
e)
elabora uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell' e dà esecuzione al bilancio sulla base dell';
f)
delega i suoi poteri ad altri membri del personale dell'Agenzia, nel rispetto delle regole da adottare secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, lettera g).
4. Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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