Art. 24
Votazione
In vigore dal 26 ott 2004
1. Fatti salvi l', paragrafo 2, lettera c) e l', paragrafi 2 e 4, il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto.
2. Ciascun membro dispone di un solo voto. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non partecipa al voto. In assenza di un membro, il/la suo/a supplente è abilitato/a a esercitare il suo diritto di voto.
3. Il regolamento interno stabilisce le modalità di votazione particolareggiate, in particolare le condizioni cui è sottoposto un membro che agisce per conto di un altro e i requisiti di quorum, ove opportuno.
Storico versioni
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