Art. 22 · Presidenza del consiglio di amministrazione

Art. 22

Presidenza del consiglio di amministrazione

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri. Il vicepresidente sostituisce ex-officio il presidente in caso di sua impossibilità a esercitare le proprie funzioni. 2.   Il mandato del presidente e del vicepresidente scade nel momento in cui cessa la loro appartenenza al consiglio di amministrazione. In base a tale disposizione, il mandato del presidente e del vicepresidente dura due anni ed è rinnovabile per un secondo termine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2007:oj#art-22