Art. 2 · Compiti principali

Art. 2

Compiti principali

In vigore dal 26 ott 2004
1.   L'Agenzia svolge i seguenti compiti: a) coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne; b) assiste gli Stati membri in materia di formazione del corpo nazionale delle guardie di confine, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di formazione; c) effettua analisi dei rischi; d) segue gli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne; e) aiuta gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne; f) offre agli Stati membri il supporto necessario per l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte. 2.   Fatte salve le competenze dell'Agenzia, gli Stati membri possono continuare a collaborare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, qualora tale cooperazione completi l'azione dell'Agenzia. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi. Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia sulle questioni operative alle frontiere esterne che si collocano al di fuori del quadro dell'Agenzia.
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