Art. 14
Agevolazione della cooperazione operativa con paesi terzi e cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi
In vigore dal 26 ott 2004
L'Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, agevola la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne.
L'Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali autorità, ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato.
CAPO III
STRUTTURA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2007:oj#art-14