Art. 13 · Collaborazione con l'Europol e le organizzazioni internazionali

Art. 13

Collaborazione con l'Europol e le organizzazioni internazionali

In vigore dal 26 ott 2004
L'Agenzia può collaborare con l'Europol e le organizzazioni internazionali competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali organismi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato e alle disposizioni sulla competenza di detti organismi.
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