Art. 12 · Cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito

Art. 12

Cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito

In vigore dal 26 ott 2004
1.   L'Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella misura necessaria per l'espletamento dei compiti di cui all', paragrafo 1, agevola la cooperazione operativa tra gli Stati membri e l'Irlanda e il Regno Unito. 2.   Il supporto che l'Agenzia deve offrire in applicazione dell', paragrafo 1, lettera f), comprende l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte di Stati membri a cui partecipino anche l'Irlanda o il Regno Unito o entrambi. 3.   L'applicazione del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra è sospesa fino alla data di conclusione di un accordo sulla portata delle disposizioni in materia di attraversamento, da parte delle persone, delle frontiere esterne degli Stati membri.
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