Art. 1
Istituzione dell'Agenzia
In vigore dal 26 ott 2004
1. È istituita un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne («l'Agenzia») onde migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.
2. Fatta salva la competenza degli Stati membri in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne, l'Agenzia semplifica e rende più efficace l'applicazione delle misure comunitarie vigenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri ai fini dell'applicazione di tali misure, contribuendo in tal modo a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo delle persone e di sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri.
3. L'Agenzia fornisce inoltre alla Commissione e agli Stati membri il sostegno tecnico e le conoscenze specialistiche necessari per la gestione delle frontiere esterne e promuove la solidarietà tra gli Stati membri.
4. Ai fini del presente regolamento, per frontiere esterne degli Stati membri s'intendono le frontiere terrestri e marittime degli Stati membri e i loro aeroporti e porti marittimi, cui si applicano le disposizioni del diritto comunitario in materia di attraversamento delle frontiere esterne da parte delle persone.
CAPO II
COMPITI
Storico versioni
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