Art. 92
Limite del numero di animali per azienda
In vigore dal 26 ott 2004
1. Se lo Stato membro modifica il limite di 90 capi di bestiame per azienda e per fascia di età di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o deroga al medesimo, ne informa la Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno civile in questione.
Se, inoltre, lo Stato membro determina un numero minimo di animali per azienda al di sotto del quale non viene applicata la riduzione proporzionale, ne informa la Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno civile in questione.
2. Qualsiasi successiva modifica riguardante l'applicazione del paragrafo 1 viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno di cui trattasi.
Storico versioni
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