Art. 91 · Massimale regionale

Art. 91

Massimale regionale

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1728/2003, il numero ottenuto di animali aventi diritto al premio è un numero non intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell'importo unitario del premio. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale. 2.   Se gli Stati membri decidono di procedere alla definizione di regioni distinte ai sensi dell', lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 o alla modificazione delle regioni esistenti all'interno del proprio territorio, ne informano la Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno di cui trattasi, precisando la definizione della regione e il massimale in questione. Qualsiasi successiva modifica viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno di cui trattasi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1973:oj#art-91