Art. 90 · Periodo di detenzione

Art. 90

Periodo di detenzione

In vigore dal 26 ott 2004
Il periodo di detenzione di cui all', paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha una durata di due mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Gli Stati membri possono tuttavia accordare all'agricoltore la facoltà di fissare un altro termine iniziale del periodo, sempreché non disti più di due mesi dalla data di presentazione della domanda.
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