Art. 9
Validità
In vigore dal 26 ott 2004
1. Le varietà che figurano nell'elenco di cui all', paragrafo 1, possono beneficiare del premio specifico alla qualità per il frumento duro per periodi di cinque anni a decorrere dalla data della prima iscrizione nel suddetto elenco.
2. L'ammissibilità di ogni varietà può essere prorogata per un periodo di cinque anni, alla luce dei risultati delle analisi qualitative effettuate nel corso del secondo e del terzo anno del periodo quinquennale di ammissibilità.
Storico versioni
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Proeli:reg:2004:1973:oj#art-9