Art. 89 · Passaporti e documenti amministrativi

Art. 89

Passaporti e documenti amministrativi

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Qualora, alle condizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1760/2000, il passaporto non fosse disponibile, esso è sostituito da un documento amministrativo nazionale ai sensi dell', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro provvedono affinché il passaporto o il documento amministrativo consentano il versamento di un solo premio per animale e per fascia di età. A tal fine gli Stati membri si prestano la necessaria collaborazione. 3.   Gli Stati membri possono disporre che il documento amministrativo nazionale di cui al paragrafo 1 sia uno o più dei seguenti: a) un documento che scorta ogni singolo animale; b) un registro tenuto dall'agricoltore, contenente tutti i dati richiesti per il documento amministrativo, a condizione che, a decorrere dalla data di presentazione della prima domanda, gli animali in questione rimangano presso lo stesso agricoltore fino all'immissione sul mercato a fini di macellazione; c) un registro tenuto dall'autorità centrale, contenente tutti i dati richiesti per il documento amministrativo, a condizione che lo Stato membro o la regione di uno Stato membro che si avvale di questa possibilità proceda a controlli in loco di tutti gli animali oggetto di domanda, verifichi i loro spostamenti e apponga su ogni capo controllato un marchio distintivo, con il consenso degli agricoltori; d) un registro tenuto dall'autorità centrale, contenente tutti i dati richiesti per il documento amministrativo, a condizione che lo Stato membro prenda misure atte ad evitare la doppia concessione del premio per la stessa fascia di età e fornisca senza indugio, su semplice richiesta, informazioni circa la situazione di ogni animale per quanto riguarda il premio. 4.   Gli Stati membri che decidono di ricorrere a una o più delle possibilità di cui al paragrafo 3 ne informano tempestivamente la Commissione, notificandole le disposizioni applicative da essi adottate al riguardo. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, lettera c), soltanto la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord sono considerate regioni di uno Stato membro.
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