Art. 85 · Pagamenti supplementari

Art. 85

Pagamenti supplementari

In vigore dal 26 ott 2004
Gli Stati membri che applicano l' del regolamento (CE) n. 1782/2003 informano la Commissione circa le loro disposizioni nazionali riguardanti la concessione dei pagamenti supplementari di cui all' dello stesso regolamento. Se del caso, tale informazione comprende segnatamente i seguenti dati: a) per quanto riguarda i pagamenti per capo: i) importi indicativi per capo e modalità di concessione; ii) previsione indicativa della spesa totale e numero di animali in questione; iii) requisiti specifici circa il coefficiente di densità; iv) altre informazioni circa le modalità di applicazione; b) per quanto riguarda i pagamenti per superficie, se del caso: i) calcolo delle superfici di base regionali; ii) importi indicativi per ettaro, iii) previsione indicativa della spesa totale e numero di ettari in questione; iv) altre informazioni circa le modalità di applicazione; c) precisazioni su altri regimi istituiti per la concessione di pagamenti supplementari. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche delle rispettive disposizioni nazionali entro un mese dall'introduzione di tali modifiche. SEZIONE 4 Disposizioni generali
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1973:oj#art-85