Art. 84 · Comunicazioni

Art. 84

Comunicazioni

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Entro il 1o marzo 2005 gli Stati membri comunicano alla Commissione la parte dei diritti al premio trasferiti che viene ceduta alla riserva nazionale a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché, se del caso, le misure adottate a norma del paragrafo 3 del medesimo articolo e, anteriormente al 1o gennaio di ogni anno, le eventuali modifiche. 2.   Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per mezzo delle tabelle di cui agli allegati XIII e XIV: a) il numero di diritti al premio ceduti senza compenso alla riserva nazionale nel corso dell'anno precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda; b) il numero di diritti al premio non utilizzati di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell'anno precedente; c) il numero di diritti assegnati a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel corso dell'anno precedente; d) il numero di diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale assegnati nel corso dell'anno precedente agli agricoltori delle zone svantaggiate; e) i periodi e i termini relativi ai trasferimenti di diritti e alle domande di premio. SEZIONE 3 Pagamenti supplementari
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