Art. 79 · Trasferimento e cessione temporanea di diritti

Art. 79

Trasferimento e cessione temporanea di diritti

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Gli Stati membri hanno facoltà di fissare, tenendo conto delle proprie strutture di produzione, un numero minimo di diritti al premio che possono essere oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda. Tale numero minimo non può essere superiore a 10 diritti al premio. 2.   Il trasferimento dei diritti al premio nonché la cessione temporanea di tali diritti acquistano efficacia solo dopo la loro notificazione congiunta alle autorità competenti dello Stato membro da parte dell'agricoltore che trasferisce e/o cede i diritti e dell'agricoltore che li riceve. Tale notificazione è effettuata entro il termine stabilito dallo Stato membro e comunque entro la data alla quale scade il periodo per la presentazione della domanda di premio in quello Stato membro, salvo qualora il trasferimento abbia luogo per via di successione ereditaria. In tal caso, l'agricoltore che riceve i diritti deve essere in grado di fornire l'adeguata documentazione legale che comprovi la sua qualità di erede dell'agricoltore defunto. 3.   In caso di trasferimento dei diritti senza trasferimento dell'azienda, il numero di diritti trasferiti senza compenso alla riserva nazionale non può comunque essere inferiore all'unità.
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