Art. 75 · Inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati

Art. 75

Inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati

In vigore dal 26 ott 2004
Per ogni anno, gli Stati membri compilano, entro il trentesimo giorno del periodo di detenzione, un inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati, basandosi sulle dichiarazioni degli agricoltori di cui all', paragrafo 1. Nel compilare detto inventario, gli Stati membri tengono conto dei risultati dei controlli e di ogni altra fonte di informazione a disposizione dell'autorità competente, in particolare dei dati forniti dai trasformatori o dai distributori sulla commercializzazione di latte di pecora e di prodotti derivati da parte degli agricoltori.
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