Art. 70 · Domanda e periodo di detenzione

Art. 70

Domanda e periodo di detenzione

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Oltre ai requisiti prescritti nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo II, capitolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 («il sistema integrato»), gli agricoltori indicano, nella loro domanda di premio per pecora e per capra e di premio supplementare, se essi commercializzano o meno latte di pecora e prodotti derivati durante l'anno per il quale è richiesto il premio. 2.   Le domande di premio a favore degli agricoltori che allevano pecore e/o capre vanno presentate all'autorità competente nel corso di un unico periodo fissato dallo Stato membro, compreso tra il 1o novembre che precede l'inizio dell'anno per il quale sono presentate le domande e il 30 aprile successivo. Per l'Irlanda del Nord, il Regno Unito può stabilire un periodo diverso da quello stabilito per la Gran Bretagna. 3.   Il periodo di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, durante il quale l'agricoltore si impegna a tenere nell'azienda il numero di pecore e/o di capre per le quali è richiesto il premio («periodo di detenzione»), è di 100 giorni a partire dal primo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1973:oj#art-70