Art. 69
Comunicazioni
In vigore dal 26 ott 2004
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati indicati nell'allegato IX, utilizzando il formato uniforme ivi definito, distinti per regione di produzione, superficie di base e Stato membro, secondo il calendario previsto all'.
2. Ove si constati un superamento delle superfici di cui agli , gli Stati membri interessati fissano la percentuale definitiva del superamento al più presto possibile e comunque non oltre il 15 novembre dell'anno in corso e la comunicano alla Commissione entro il 1o dicembre dello stesso anno. I dati utilizzati per il calcolo della percentuale di superamento di una superficie di base sono comunicati per mezzo del modulo riportato nell'allegato VI.
3. Qualora la percentuale di superamento sia suddivisa secondo quanto indicato all', paragrafo 5, e all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro comunica tale suddivisione alla Commissione entro il 15 novembre.
4. Se si applica l', lo Stato membro interessato comunica alla Commissione il coefficiente di riduzione definitivo entro il 1o dicembre dell'anno in corso.
CAPITOLO 12
PREMI PER PECORA E PER CAPRA
SEZIONE 1
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