Art. 67
Coltura di leguminose
In vigore dal 26 ott 2004
1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per «coltura di leguminose» si intende la coltivazione di una o più specie di leguminose foraggere elencate nell'allegato VII del presente regolamento. La semina in combinazione con cereali e/o graminacee erbacee è autorizzata a condizione che:
a)
la superficie sia seminata principalmente a leguminose foraggere;
b)
non sia possibile un raccolto separato.
Qualora la superficie che può essere seminata a leguminose foraggere sia limitata da specifiche norme regionali in materia ambientale stabilite dagli Stati membri per le colture biologiche, la condizione di cui alla lettera a) del comma precedente è soddisfatta se è rispettato almeno l'85 % del limite fissato dagli Stati membri.
2. Le superfici coltivate a leguminose ai sensi del paragrafo 1 che fruiscono, tra il 15 gennaio e il 31 agosto, dell'aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 1786/2003 (33) non sono ammissibili ai pagamenti per superficie.
Storico versioni
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