Art. 57 · Termine per la semina

Art. 57

Termine per la semina

In vigore dal 26 ott 2004
In deroga all' del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono differire il termine ultimo per la semina delle colture elencate nell'allegato VIII del presente regolamento non oltre il 15 giugno in determinate zone, che devono essere specificate dagli Stati membri interessati, situate nelle regioni indicate nello stesso allegato. SEZIONE 3 Superfici di base, rese di riferimento e massimali
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