Art. 56 · Lino e canapa destinati alla produzione di fibre

Art. 56

Lino e canapa destinati alla produzione di fibre

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Il pagamento per superficie per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre è subordinato alle seguenti condizioni: a) la presentazione di una copia del contratto o dell'impegno di cui all', primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 entro il 15 settembre dell'anno per il quale è concesso il pagamento o entro una data precedente fissata dallo Stato membro; b) l'utilizzazione di sementi delle seguenti varietà: i) per il lino destinato alla produzione di fibre, le varietà che figurano nell'allegato V al 15 maggio dell'anno per il quale è concesso il pagamento; ii) per la canapa destinata alla produzione di fibre, le varietà che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004 al 15 maggio dell'anno per il quale è concesso il pagamento e certificate conformemente alla direttiva 2002/57/CEE (32). 2.   Ai fini della concessione del pagamento per superficie per la canapa destinata alla produzione di fibre, gli Stati membri possono fissare la dosi minima di sementi compatibile con le buone pratiche colturali.
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