Art. 54 · Foraggi insilati

Art. 54

Foraggi insilati

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Agli effetti dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per foraggi insilati si intendono le colture di una superficie seminata principalmente a graminacee erbacee, raccolte allo stato umido, almeno una volta all'anno, per essere conservate in ambiente chiuso mediante fermentazione anaerobica del prodotto. Le superfici registrate per la coltivazione di sementi foraggere certificate in conformità della direttiva 66/401/CEE durante la campagna di commercializzazione in questione non possono beneficiare del pagamento per superficie per i seminativi. 2.   Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai foraggi insilati, ad eccezione della condizione relativa al periodo di fioritura di cui all', primo comma, lettera b). 3.   Possono beneficiare di pagamenti per superficie per i foraggi insilati i produttori degli Stati membri che prevedono una superficie specifica per tali foraggi (vedasi allegato IV).
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