Art. 53
Importo regionale
In vigore dal 26 ott 2004
1. Se un produttore possiede superfici ammissibili al pagamento per superficie per i seminativi situate in regioni di produzione diverse, l'importo da corrispondere viene determinato sulla base dell'ubicazione di ciascuna superficie compresa nella domanda.
2. Gli Stati membri che applicano un sistema distinto per il granturco nelle regioni in cui tale cereale è destinato prevalentemente all'insilamento sono autorizzati ad applicare a tutte le superfici coltivate a granturco nella regione interessata la resa di un cereale foraggero della stessa regione.
SEZIONE 2
Disposizioni specifiche per taluni seminativi
Storico versioni
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