Art. 52 · Condizioni applicabili al pagamento

Art. 52

Condizioni applicabili al pagamento

In vigore dal 26 ott 2004
Fatto salvo l', i pagamenti per superficie per i seminativi sono concessi esclusivamente per le superfici seguenti: a) superfici situate in regioni idonee, sotto il profilo climatico e agronomico, alla coltura dei seminativi; gli Stati membri hanno facoltà di dichiarare una data regione non idonea alla coltura di taluni seminativi; b) superfici sulle quali le colture sono mantenute almeno fino all'inizio del periodo di fioritura in condizioni normali di crescita. Per quanto riguarda il frumento duro, la coltura deve essere inoltre praticata secondo le norme locali almeno fino al 30 giugno dell'anno per il quale è concesso il pagamento, a meno che non venga effettuato un raccolto nella fase di piena maturazione prima di tale data.
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