Art. 43
Esclusione di materie prime dal regime di aiuto e superficie minima coltivata
In vigore dal 26 ott 2004
1. Gli Stati membri possono escludere dal regime di cui al presente capitolo le materie prime per le quali si pongano difficoltà attinenti al controllo, alla sanità, all'ambiente, al diritto penale o ad una percentuale ridotta di prodotti energetici finiti.
2. Per qualsiasi materia prima di cui all', gli Stati membri possono fissare una superficie minima coltivata.
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