Art. 42 · Misure supplementari e reciproca assistenza

Art. 42

Misure supplementari e reciproca assistenza

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie alla corretta applicazione del presente capitolo e si prestano reciproca assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente capitolo. Qualora il presente capitolo non preveda riduzioni o esclusioni adeguate, gli Stati membri possono applicare idonee sanzioni nazionali agli operatori che intervengono nella procedura per la concessione dell'aiuto. 2.   Ove ciò sia necessario o previsto dalle disposizioni del presente capitolo, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire controlli efficaci e verificare l'autenticità dei documenti presentati e l'esattezza dei dati scambiati. SEZIONE 10 Esclusione dall'aiuto per le colture energetiche e valutazione
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